Statuto

Statuto dell’AISS
Associazione Italiana Sindrome di Shwachman
Denominazione
Art. 1
E’ costituita in forma di Associazione un’organizzazione di volontariato denominata “Associazione Italiana Sindrome di Shwachman - A.I.S.S. - “. L’Associazione è apolitica e struttura democratica, non ammette discriminazioni di lingua, religione, nazionalità, ideologie, sesso e non ha alcun fine di lucro.L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Sede
Art. 2 La sede legale dell’Associazione è a Padova, in via Pioveghetto nr. 15.Con il voto a maggioranza dei Consiglieri eletti tale sede potrà essere trasferita altrove sempre nell’ambito del territorio italiano.Le sedi operative si trovano a:1. Ascoli Piceno in Via Massaua nr. 14;2. Gradara (PU) in Via Tre Ulivi nr. 29;3. Petriolo (MC) in Via Regina Margherita nr. 18;4. Castello di Cisterna (NA) in Via Selva nr. 265.Alle sedi operative è attribuita autonomia contabile, patrimoniale e di bilancio. Con delibera dell’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere istituite altre sedi operative dislocate sul territorio nazionale.La sede legale e quelle operative non possono, per nessun motivo, essere trasferite al di fuori del territorio italiano.
Statuto
Art. 3 L’organizzazione di volontariato “Associazione Italiana Sindrome di Shwachman - A.I.S.S. -“ è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle norme regionali, statali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Efficacia dello statuto
Art. 4 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dei soci e dell’attività dell’organizzazione stessa.
Modificazioni dello statuto
Art. 5 Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’assemblea; il voto in tal senso deve essere espresso direttamente e/o con delega da parte di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto. I Soci Fondatori eventualmente presenti in Assemblea, prima di dar luogo alla votazione per la modifica dello Statuto, devono essere interpellati circa le modifiche stesse e sono invitati ad esprimere palesemente il loro parere in materia.
Interpretazione dello statuto
Art. 6 Lo statuto è interpretato secondo le norme sulla interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo dodici delle preleggi al codice civile.
Scopi dell’Associazione
Art. 7 L’Associazione si propone i seguenti scopi: a) sensibilizzare cittadini, Enti pubblici, privati, Autorità, medici, ecc. sui problemi dei soggetti affetti da Sindrome di Shwachman promuovendo interventi pubblici e privati per l’avvio e lo sviluppo della ricerca scientifica, epidemiologica e genetica, come base imprescindibile alla lotta contro la sindrome, incentivando altresì l’elaborazione di terapie non solo sintomatiche per la sua gestione e cura;b) promozione di interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Shwachman e di servizi pubblici atti ad assicurare completa assistenza agli ammalati e alle loro famiglie;c) l’informazione e la sensibilizzazione sono rivolte, utilizzando ogni più opportuno mezzo d’informazione, a far conoscere la Sindrome di Shwachman, non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e che nasceranno, e che impegna l’organizzazione sociale sul piano della prevenzione, assistenza e riabilitazione;d) l’informazione riguarda la malattia e non i malati. Sarà curato il massimo rispetto delle esigenze di riservatezza dei singoli e delle famiglie;e) mettere in contatto tra loro le persone che desiderano collaborare nell’Associazione per problemi relativi alla Sindrome di Shwachman;f) svolgere direttamente o indirettamente ogni attività a favore dei soggetti affetti da Sindrome di Shwachman e dei loro familiari onde rendere possibile e facilitare la cura dei malati ed assicurare tutti quei servizi per rendere più agibile il reperimento dei mezzi tecnici occorrenti per la cura della malattia;g) l’Associazione può in collaborazione con altre Associazioni o istituti pubblici o privati, promuovere la sensibilizzazione dei cittadini verso il concetto di salute intesa come bene comune oltre che individuale.
Ambito d’attuazione delle finalità
Art. 8 L’Associazione opera in Italia; eventuali attività svolte all’estero devono essere finalizzate al sostegno delle iniziative e finalità sociali da realizzare in Italia.
Soci
Art. 9 Possono aderire all’organizzazione tutte le persone che ne condividano le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà e che sono interessate a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.Gli appartenenti all’Associazione si distinguono in:1. Soci Ordinari;2. Soci Onorari;3. Soci Sostenitori.Possono essere Soci Ordinari tutte le persone maggiorenni ovunque residenti o domiciliate.I Soci Ordinari sono coloro che oltre a contribuire economicamente partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e sono ammessi a farne parte a seguito di domanda al Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.Il Consiglio Direttivo vaglia nella prima riunione utile le domande e vota circa l’accoglimento o meno delle medesime.Il Socio Ordinario ammesso deve versare un contributo di iscrizione annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.La qualifica di Socio Onorario è concessa di iniziativa e con decisione del Consiglio Direttivo a persone particolarmente meritevoli che, dimostrando interesse per i fini dell’Associazione, esplichino attività che contribuiscano in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi associativi. Di fatto, ai fini sociali ed assicurativi, si considera entrato nella compagine associativa il Socio Onorario solo dopo il suo assenso scritto per accettazione alla nomina.Sono Soci Sostenitori tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti che pur non potendo dare disponibilità per partecipare alle attività e manifestazioni associative, aderiscono all’Associazione contribuendo economicamente, per solidarietà, alle finalità dell’Associazione stessa.
Diritti dei soci
Art. 10 Tutte le categorie di soci hanno diritti di informazione, controllo e voto stabiliti dalle leggi e dallo statuto.I Soci Ordinari e Onorari hanno il diritto di eleggere il Consiglio Direttivo nonché di farne parte.I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono partecipare e collaborare alle varie iniziative dell'Associazione, hanno il diritto di voto.L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Doveri dei Soci
Art. 11 I Soci dell’Associazione hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno è animato da spirito di solidarietà ad attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.E’ compito dei soci notificare tempestivamente all’Associazione il proprio recapito ad ogni variazione.
Esclusione, Recesso del Socio
Art. 12 La qualifica di Socio si perde per:1. dimissioni;2. recesso: è constatato dal Consiglio Direttivo come manifestato in mancanza di rinnovo del versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio;3. esclusione: deliberata dall’Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, in seguito a gravi motivi, avvenuta dopo aver formalmente invitato il Socio a chiarire la sua posizione e i fatti contestati, di fronte al Consiglio stesso, e in ogni modo in ossequio alle norme di legge vigenti e del Codice Civile;4. sopraggiunta dichiarazione d’incapacità.
Organi
Art. 13 Sono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea dei Soci;b) il Consiglio Direttivo;c) il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; i membri del Collegio dei Probiviri, una volta nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.Il Direttore e conseguentemente i membri del Comitato di Consulenza Scientifica e tecnica rimangono in carica per l’intero periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che li ha visti assumere l’incarico.La partecipazione dei Soci negli organi dell’Associazione è valevole salvo cessazione dall’appartenenza alla compagine sociale per i motivi previsti dalla legge e dallo statuto.Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Assemblee
Art. 14 L’Assemblea dei Soci è il supremo organo deliberante dell’Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno ed entro il quarto mese dell’anno, mediante avviso personale inviato per posta ordinaria, da spedirsi almeno 30 (trenta) giorni prima della data della convocazione, con indicazione del luogo in cui si svolgerà , della data della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.L’Assemblea deve anche essere convocata, a norma dell’art. 20 del Codice Civile, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.L’Assemblea, con delibera consiliare, può essere convocata anche al di fuori della sede sociale e delle sedi operative, purché nell’ambito del territorio italiano.L’Assemblea è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Se non precisato diversamente nell’avviso di convocazione, si ritiene che trascorsa almeno mezz’ora dall’ora della prima convocazione senza la presenza del numero legale, l’Assemblea è costituita in seconda convocazione.Possono partecipare ai lavori dell’Assemblea tutti i soci, ma saranno esclusi dal diritto di voto coloro non ancora in regola con il versamento della quota associativa per l’anno corrente.Possono partecipare all’Assemblea, ma senza diritto di voto, i Soci Sostenitori dell’Associazione e chiunque sia invitato a parteciparvi dal Consiglio Direttivo.Le votazioni, escluse quelle per la nomina del Consiglio Direttivo, avverranno per appello nominale, per alzata di mano, e se richiesta da almeno un terzo dei soci presenti, per votazione segreta; sono escluse le votazioni per acclamazione.L’Assemblea delibera:1. sul bilancio preventivo e consuntivo;2. sugli indirizzi e direttive dell’Associazione;3. sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri;4. sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;5. sulla richiesta di prestiti per lo svolgimento dell’attività sociale;6. sull’istituzione di sedi operative, esclusione fatta per quella del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica;7. su quanto per legge e Statuto è di competenza dell’Assemblea.L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina tra i soci il suo Presidente.L’Assemblea nomina tra i Soci presenti il Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.Spetta al Presidente e/o Segretario dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all’Assemblea, nonché la validità di costituzione della stessa.Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario assembleari.I verbali assembleari sono custoditi a cura del Presidente e del Segretario dell’associazione nella sede Sociale; ogni Socio ha il diritto di consultarli e trarne copia.I Soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci Ordinari anche aventi cariche sociali; nessun Socio può avere più di una delega.
Votazioni
Art. 15 I Soci Ordinari e Onorari eleggono tra gli iscritti all’Associazione con pari qualifica il Consiglio Direttivo e, tra non soci, al bisogno e con unanimità di voto dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri.Saranno eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che avranno ottenuto il maggiore numero dei voti; in caso di parità di voti prevarrà il candidato con numero maggiore di annualità anche non continuative d’iscrizione.Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ordinari, o la delibera in tal senso espressa da due assemblee dei Soci, l’ultima a distanza di almeno dodici mesi dalla prima, se le Assemblee sono costituite con la presenza di un numero inferiore ai tre quarti dei soci Ordinari, anche rappresentati con delega.Con la delibera di scioglimento, sono nominati i liquidatori (o il liquidatore) e sono determinati i criteri di devoluzione dei beni ed attività.In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni ed il patrimonio che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, come da delibera di scioglimento dell’assemblea, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore per la Sindrome di Shwachman, preferibilmente se aventi sede in Italia, o in beneficenza.
Consiglio Direttivo
Art. 16 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un membro di diritto e da cinque a dieci tra Soci Ordinari e Onorari eletti dall’assemblea dei Soci per la durata di tre anni.Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.Membro di diritto del Consiglio Direttivo con funzioni consultive, una volta nominato, è il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica.Il Consiglio Direttivo delibera:1. sull’ammissione dei Soci;2. sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci;3. sull’esecuzione delle delibere assembleari;4. sull’assunzione o rimozione di personale impiegatizio, consulenti, ecc.;5. su tutti gli altri oggetti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non richiedano i voti dell’Assemblea e rientrino negli scopi sociali;6. sull’approntamento dei bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio, che dovranno poi essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea;7. sulla nomina dei rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, ecc. per i quali fosse opportuno o richiesto l’intervento non saltuario dell’Associazione.Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri nominati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi è presieduta dal più anziano anagraficamente dei Consiglieri.Delle riunioni del Consiglio è redatto in apposito libro il verbale che sarà sottoscritto da chi presiede la seduta e da almeno due dei Consiglieri partecipanti.
Organizzazione del Consiglio
Art. 17 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario; non sono poste formalità di rito per la convocazione, salvo che con delibera consiliare da assumere, i membri del Consiglio stesso e fino ad eventuale altra decisione successiva in materia, potranno regolamentare diversamente la materia.Il Consiglio si riunirà anche se ne sia fatta richiesta scritta e motivata negli intenti e argomenti da discutere da almeno tre dei suoi membri, e in ogni caso minimo una volta all’anno per i propri obblighi istituzionali relativi al bilancio consuntivo, preventivo e la quantificazione della quota associativa annua.Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare altri membri quando per qualsiasi ragione vi siano posti vacanti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla prima Assemblea successiva che potrà confermarli in carica o nominare altri fino alla scadenza del mandato del Consiglio.L’appartenenza a detto Organo sociale cessa:a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Segretario del Consiglio;b) per recesso;c) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta il membro eletto non partecipi a tre riunioni consecutive, formalmente convocate, senza che la sua assenza sia giustificata; la deliberazione deve essere adottata dal Consiglio Direttivo.
Presidente
Art. 18 Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.Il Presidente ha mandato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ossia tutti gli atti esecutivi inerenti e necessari alla normale gestione dell’attività dell’Associazione nell’ambito delle indicazioni dell’assemblea e dei deliberati del Consiglio Direttivo.Nei casi di urgente necessità esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, con esclusione di modifiche all’atto costitutivo non previste già dall’atto costitutivo stesso.Il Presidente o il Tesoriere sono autorizzati disgiuntamente ad aprire e/o ad estinguere in Italia a nome dell’Associazione:a) rapporti di conto corrente bancario senza fido;b) conti correnti postali, anche al di fuori delle Province in cui si trovano la Sede legale e le sedi operative dell’Associazione;su di essi avranno poteri di firma disgiunta il Presidente ed il Tesoriere.E’ data facoltà di depositare anche soltanto una delle due firme, con possibilità d’apposizione della seconda, necessitando.I resoconti delle scritture contabili ed ogni altra documentazione relativa sono da recapitare all’indirizzo indicato dal Tesoriere in carica, notificato dallo stesso, se già firmatario del rapporto acceso, o dal Presidente.In caso di modifica anche di una sola delle suddette due cariche sociali, o di variazioni statutarie in merito a detti conti, sarà cura del Presidente di informare le amministrazioni presso cui sono accesi i rapporti stessi.
Compiti straordinari del Presidente
Art. 19 Il Presidente del Consiglio Direttivo è incaricato di svolgere quanto necessario all’iscrizione dell’Associazione nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome,Ai soli effetti del presente articolo lo stesso Presidente è autorizzato ad apportare all’Atto Costitutivo e allo Statuto quelle modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.
Segretario
Art. 20 Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci e gli altri libri sociali (anche non obbligatori) che venga deciso dal Consiglio sia opportuno tenere, provvede al disbrigo della corrispondenza, nei limiti e per i compiti previsti e demandati a lui dal Consiglio Direttivo, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ed insieme al Presidente cura la conservazione dei verbali sociali.
Tesoriere
Art. 21 Il Tesoriere predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo dell’Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea, tiene aggiornati i libri dell’inventario e contabili e predispone e/o attua, su specifiche delibere, quanto relativo ai pagamenti ed uscite monetarie, mentre cura e prende buona nota delle varie entrate.
Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica
Art. 22 Il Consiglio Direttivo, all’atto del suo insediamento triennale, prende atto dell’elenco dei medici e tecnici specialisti che si rendono disponibili ad incoraggiare ed aiutare l’attività dell’Associazione e, conscio dell’importanza di avere valido supporto medico – scientifico - tecnico, ne designa tra essi il Direttore del Comitato di Consulenza Scientifica e tecnica dell’Associazione.Il Direttore Scientifico sarà, nei confronti dei Soci e dei terzi, il collaboratore per eccellenza dell’Associazione per gli aspetti scientifici sulla Sindrome di Shwachman.Al Direttore Scientifico sarà demandato il compito di scegliere un ristretto numero di collaboratori per costituire, insieme a lui, il Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica. Il Direttore Scientifico, e di conseguenza lo stesso Comitato, dura in carica di norma tre anni, in coincidenza con il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.Il Direttore Scientifico notificherà quanto prima possibile i nominativi scelti per comporre il Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica al Presidente dell’Associazione, e tempestivamente ogni variazione che interverrà nella composizione del Comitato stesso.Quando per qualsiasi motivo il Direttore cessi dall’incarico, decadrà dalla carica anche il Comitato e si procederà nuovamente alla designazione come all’atto dell’iniziale insediamento.Il Direttore è nominato Socio Onorario dell’Associazione; fa parte del Consiglio Direttivo in qualità di membro consultivo.Il Direttore Scientifico terrà stretti contatti con il Consiglio Direttivo e in particolar modo con il Presidente, e curerà che l’attività di sostegno e di consulenza medico – scientifica - tecnica del Comitato e degli altri medici disponibili sia ottimizzata per il raggiungimento dei fini sociali.Il Comitato ha il compito di costituire un archivio dei dati provenienti da casi attuali e non di Sindrome di Shwachman, e da fonti letterarie, medico - scientifiche e non, relativamente alla patologia, sintomatologia, prognosi e decorso, rendendo disponibili, ove lo ritenga opportuno, i dati a chi ne faccia richiesta motivata, o anche su segnalazione del Consiglio Direttivo, comunque in seguito ad autorizzazione del Direttore del Comitato, per finalità consone al raggiungimento degli obiettivi sociali.Si precisa che l’informazione dovrà riguardare la malattia e non i malati, per cui sarà curato al massimo il rispetto delle esigenze di riservatezza e anonimato dei singoli e delle famiglie.La sede del Comitato di Consulenza Scientifica e Tecnica è da considerarsi coincidente con la Sede Sociale, sarà possibile, in caso di necessità, stabilire con delibera consiliare, ed accordi con il Direttore del Comitato, una “sede operativa” cui competerà di seguire più direttamente i rapporti esterni all’Associazione relativi alle attività del Comitato stesso.L’attività dei componenti il Comitato sarà svolta con perizia, spirito professionale, serietà, osservando i principi della deontologia medica.
Indicazioni delle risorse
Art. 23 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:a) contributi degli aderenti;b) contributi di privati;c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;d) contributi di organismi o progetti;e) donazioni o lasciti testamentari;f) rimborsi derivanti da convenzioni;g) attività marginali da carattere commerciale e produttivo;h) ogni altro tipo di entrata legittima per l’attività associativa e volontaristica accettata dal Consiglio Direttivo.
Contributi
Art. 24 I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.I contributi, specie se straordinari ed occasionali, versati dai Soci o non soci, a titolo di liberalità, vengono riconosciuti come opera benemerita dal Consiglio Direttivo che, nel prendere atto del loro pervenire, specie valutandone l’entità e la modalità di affluenza, porrà in opera specifiche forme di presa d’atto e ringraziamento.I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati “benemeriti”.
Erogazioni, Donazioni e Lasciti
Art. 25 Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettate dall’Associazione, che in sede di Consiglio Direttivo, delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.Il Presidente attua le delibere consiliari relative e compie i necessari atti giuridici.
Rimborsi da Convenzioni
Art. 26 I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.Il Consiglio Direttivo delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione e compie i conseguenti atti giuridici.
Proventi derivanti da Attività Commerciali e Produzioni Marginali
Art. 27 I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.Sono previste dal Consiglio Direttivo, volta per volta, specifiche modalità, in base alle singole iniziative intraprese, per garantire al massimo la serietà e onestà dell’attività dell’Associazione, dei Soci aderenti specie verso i terzi, e per assicurare il buon esito delle raccolte dei fondi.
Beni
Art.28 E’ possibile che l’Associazione ceda in comodato o in locazione ai Soci, e particolarmente nelle famiglie ove vi sia un minore affetto da Sindrome di Shwachman, beni di proprietà sociale.Ciò avviene in base a delibere consiliari, che può comunque essere revocata, se sopravvengono seri motivi.Dei beni sociali viene tenuto apposito registro, ove si riporta ogni loro dislocazione diversa dalla Sede Sociale.
Esercizio Finanziario e Bilancio
Art. 29 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo che dovrà contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Il Consiglio Direttivo, almeno trenta giorni prima della fine dell’esercizio sociale, elabora il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo che dovrà contenere, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Approvazione del Bilancio
Art. 30 Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, è depositato presso la sede dell’organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza dei presenti, è depositato presso la sede dell’organizzazione almeno dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.Non è possibile in nessun caso la distribuzione di utili agli aderenti all’Associazione.
Convenzioni
Art. 31 Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella Sede Legale dell’Associazione. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’organizzazione di volontariato.Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
Responsabilità ed Assicurazione
Art. 32 Secondo e per il dettato dell’art. 4 Legge 11 agosto 1991 nr. 266 - Legge quadro sul volontariato - l’Associazione assicura i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.A seconda della valutazione che il Consiglio Direttivo farà dell’entità del rischio cui i singoli vengono ritenuti potenzialmente soggetti, verranno valutati i massimali da assicurare.Il Presidente del Consiglio Direttivo è preposto ad individuare gli aderenti all’Associazione da assicurare e provvedere a far espletare tutto quanto relativo a tali adempimenti.
Regolamenti
Art. 33 La concreta organizzazione ed il funzionamento dei vari servizi ed attività nelle varie aree di intervento potranno essere oggetto di specifici regolamenti interni da approvarsi dall’Assemblea, nel rispetto delle indicazioni statutarie.Questi regolamenti potranno determinare specifiche norme e regole per accedere ai vari servizi ed attività offerti dall’Associazione.
Controversie
Art. 34 Tutte le eventuali controversie fra gli associati, tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di Probiviri composto da tre (3) membri, nominati dall’Assemblea; non potranno partecipare alla votazione coloro che abbiano diretto interesse nella controversia da giudicare.I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro giudizio è inappellabile.
Disposizioni Finali
Art. 35 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel codice civile in materia di associazioni e nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e successive.Eventuali pratiche burocratiche e amministrative dovranno tenere conto che il presente Statuto è ispirato in conformità con la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11.08.1991.
Ultimo aggiornamento ( Domenica 07 Marzo 2010 10:36 )
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